Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 - Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.
Data a Roma, addì 20 aprile 2012
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1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.
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italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di
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1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema tributario
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ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio».
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2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì: a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato; b) la facoltà dei Comuni, delle Province
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, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare: a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica; b